Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove l'autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e la semplificazione dell'ordinamento sportivo in Italia quali presupposti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente in conformità ai princìpi di indipendenza di giudizio e di valutazione enunciati negli atti fondativi del medesimo CONI.